(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attivita' didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e al fine di favorire il riassetto dell'Universita' degli studi di Torino, del Politecnico di Torino e delle loro attivita' formative decentrate nonche' il consolidamento dell'Universita' del Piemonte Orientale, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali. 2. La giunta regionale, a tale scopo, e' autorizzata ad erogare finanziamenti agli atenei piemontesi ed all'ente regionale per il diritto allo studio universitario, con i seguenti obiettivi: a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attivita' universitarie; h) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche; c) conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli atenei; d) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario; e) realizzazione ed adeguamento di spazi attrezzati da destinare a sede delle attivita' organizzate dagli studenti e dalle associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.