(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47
                        del 24 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Piemonte,  ai  sensi  dell'art. 4 dello statuto,
promuove  lo  sviluppo  degli insediamenti universitari e dei servizi
per  il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e
l'efficacia  dell'attivita'  didattica, formativa e scientifica delle
istituzioni  universitarie  della  Regione  e  al fine di favorire il
riassetto  dell'Universita' degli studi di Torino, del Politecnico di
Torino  e  delle  loro  attivita'  formative  decentrate  nonche'  il
consolidamento  dell'Universita'  del  Piemonte  Orientale,  anche in
riferimento agli standards europei ed internazionali.
    2.  La  giunta regionale, a tale scopo, e' autorizzata ad erogare
finanziamenti  agli  atenei  piemontesi  ed all'ente regionale per il
diritto allo studio universitario, con i seguenti obiettivi:
      a) acquisizione,      costruzione,      ristrutturazione      e
riqualificazione  di  aree  e  di  immobili  da  destinarsi a sedi di
attivita' universitarie;
      h) realizzazione  ed  adeguamento  di  laboratori, biblioteche,
sistemi  informativi  e di quant'altro utile al potenziamento ed alla
completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;
      c) conservazione,  allestimento  o riallestimento di collezioni
scientifiche,  a  supporto  degli  interventi  di  valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico degli atenei;
      d) acquisizione,  costruzione e ristrutturazione di immobili da
destinarsi  a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del
diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario;
      e) realizzazione   ed   adeguamento   di  spazi  attrezzati  da
destinare  a  sede delle attivita' organizzate dagli studenti e dalle
associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.